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Italian EditionItalian Edition In un precedente articolo (DT Anno VI, n. 2 - Febbraio 2010) abbiamo spiegato come l’attuale quadro normativo sul sangue (l. 219/2005 e D.Lgs. 261/2007) ri- servi tendenzialmente ai Servi- zi Trasfusionali competenti per territorio le attività di manipo- lazione del sangue, a prescinde- re dall’uso (autologo o omologo) e senza tener conto delle quanti- tà impiegate. La nuova norma- tiva, tuttavia, ha di fatto libera- lizzato la “processazione” degli emocomponenti anche al di fuo- ri del Servizio Trasfusionale: il medico odontoiatra può quindi legittimamente centrifugare il sangue prelevato dal paziente in studio purché sotto control- lo del Servizio territorialmen- te competente. Lo strumento per richiedere tale attività è la convenzione, o accordo scritto, che l’odontoiatra ha l’onere di richiedere al Servizio sulla base del D.M. 1 settembre 1995, da- tato ma tutt’ora in vigore. Unica percorribile “codice alla mano” per legittimare l’uso di fattori di crescita piastrinici da parte dell’odontoiatra in studio, questa strada ha trovato un’importante conferma nella circolare del- la Regione Lombardia (Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione sangue) datata 24 febbraio 2009, che ha ufficia- lizzato due interessanti concetti, daannisostenutidalloscrivente: 1.è possibile decentrare la pro- duzione di emocomponenti a uso topico presso strutture sanitarie pubbliche o pri- vate non dotate di Servizio Trasfusionale, purché si sta- bilisca tra i due Enti un rap- porto collaborativo forma- lizzato in una convenzione; 2.tale produzione deve avve- nire nell’ambito di protocol- li operativi e con modalità conformi alle normative vi- genti e approvati dai Servizi Trasfusionali territorial- mente competenti, cui spet- ta il controllo. Ciò significa che l’odontoiatra dovrà pre- disporre un protocollo per la produzione e l’utilizzo dell’emocomponente da al- legare alla convenzione col Servizio Trasfusionale, che verrà validato e approvato. In tal modo la responsa- bilità relativa al controllo dell’attività dell’odontoiatra, nel rispetto delle normative, rimarrebbe in capo al Ser- vizio Trasfusionale. Problemi operativi Ilveroeproprio“nodo”darisol- vere è legato all’aspetto operativo della procedura, stante l’equazio- ne “un solo servizio trasfusionale territorialmente competente = tanti odontoiatri potenzialmente interessati”. Il controllo dell’atti- vità si potrebbe infatti svolgere o attraverso la presenza fisica del trasfusionista in studio alla pre- parazione dell’emocomponente (praticabile solo con procedure numericamente limitate) o con un sistema in cui il Servizio Tra- sfusionale, sulla base di un per- corso formativo rivolto agli odon- toiatriinteressati,rilasciunasorta di “patentino” o “bollino blu” ri- servandosi controlli randomizzati per la verifica delle procedure. Altro problema non da poco. E se il Servizio Trasfusionale interpel- latononconvenzional’odontoiatra o, peggio, non risponde neppure alla richiesta di convenzione? In tal caso, al paziente che intenda sottoporsi alla procedura con uso di emocomponenti autologhi fre- schi (senza predeposito) e prelievi limitati di sangue, verrebbe ne- gata la scelta delle cure terapeuti- che, in violazione dell’art. 32 della Costituzione. Come attrezzarsi? Richiedere la convenzione non è sufficiente; esistono, infatti, al- cuni passi preliminari cui l’odon- toiatra non può sottrarsi. Innan- zitutto, rifornirsi di centrifuga e dispositivi da Aziende del settore in grado di promuovere il rappor- to con il Servizio Trasfusionale e chenonsottaccionotalenecessità: le Aziende fornitrici sono sempre in regola vendendo un dispositivo medico con marchio CE. IT pagina 23 22 Speciale RegeneRation Anno IV n. 2 - Maggio 2010 Uso di emocomponenti da parte del dentista e convenzioni con i servizi trasfusionali

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