DTIT0610

8 Anno VI n. 6 - Giugno 2010 Medicina Legale Qualche suggerimento per l’uso della certificazione odontoiatrica Il certificato medico-odontoia- trico è un atto scritto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità (dichiarazione di confor- mità del vero) i fatti di natura tecnica riscontrati nell’esercizio della professione. Attestazione avente rilevanza giuridica nei confronti di terzi, è considerato vera e propria “scrittura priva- ta” (art. 2702 c.c.) quand’è redat- to da un esercente di un servizio di pubblica utilità, quale l’odon- toiatra nell’esercizio libero-pro- fessionale mentre assurge ad atto pubblico (art. 2699 c.c.), se rilasciato da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servi- zio. Il certificato, quindi, è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili, la cui dimostrazio- ne può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi o determinare conseguenze per l’individuo o la collettività aven- ti rilevanza giuridica e/o ammi- nistrativa. Presuppone che i fatti costituenti l’oggetto della cer- tificazione siano di competenza odontoiatrica e che il certifi- cante li abbia accertati a causa e nell’esercizio della professione. Il medico/odontoiatra è tenuto a rilasciare al cittadino certifica- zioni relative al suo stato di salu- te con dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. È tenuto alla mas- sima diligenza, alla più atten- ta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiet- tivi e scientificamente corretti (art. 24 del codice deontologico). I disturbi non obiettivabili Il problema delle diagno- si riferite dai pazienti è assai delicato. In effetti l’odontoiatra dovrebbe, in teoria, diagnostica- re solo quanto da lui riscontra- to. È però plausibile che alcuni brevi stati morbosi di elevata intensità inabilitante provochi- no disturbi non visibili o scom- parsi alla visita: per es. una crisi d’emicrania a origine odonto- gena, una nevralgia, un dolore acuto ma transitorio. Anche in questi casi l’odontoiatra deve rilasciare il certificato perché, sebbene in presenza della più subiettiva delle infermità, non può escludere che essa sussista né contrastare o eludere l’inte- resse del paziente al certifica- to. In tal caso, deve certificare che il paziente “accusa” ovvero “riferisce” un disturbo: formula idonea a lasciare al paziente la responsabilità di quanto dice in merito a infermità non obietti- vabili. Requisiti formali: obblighi redazionali Il certificato deve essere privo di cancellazioni o correzioni che possono far presumere altera- zioni o contraffazioni. In caso di correzioni, devono essere indi- cate a chiare lettere e controfir- mate dall’estensore. Inoltre deve essere redatto con grafia chiara e comprensibile che non dia luo- go a equivoci. Non è necessario che il certificato sia scritto di pugno dall’odontoiatra, ma può essere scritto con qualsiasi mez- zo, purché controfirmato; può anche essere dettato a un dipen- dente e poi firmato dal profes- sionista. Assolutamente illegale, invece, la prassi inversa (firma- re il ricettario in bianco perché sia riempito dal dipendente). Requisiti sostanziali: dati essenziali Il certificato deve riportare: a)il nome, il cognome, la qua- lifica e, eventualmente, la struttura sanitaria di appar- tenenza del certificatore; non è necessario che l’inte- stazione debba essere scritta a stampa, in quanto la legge non pone tale obbligo. I dati del professionista possono esservi riportati in qualsiasi modo, purché risulti certa l’autenticità dell’atto; b) le generalità del pazien- te o del richiedente; c)l’oggetto della certificazio- ne: il contenuto tecnico è normalmente articolato in tre parti: 1) sintomatolo- gia riferita dal paziente; 2) obiettività rilevata dal sani- tario; 3) suo giudizio (dia- gnosi e prognosi); d)il luogo e la data di rilascio: la data del certificato deve essere sempre quella in cui il certificato viene redat- to; in caso si riferisca a un periodo diverso, ciò deve essere espressamente men- zionato; e)la firma dell’odontoiatra. Norme penali: falso materiale, falso ideologico L’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) interessa maggiormente la professione odontoiatrica. Al proposito ricordiamo che: a)il falso materiale, in quan- to esclude la genuinità del documento, può presentarsi in due forme: contraffazio- ne, si ha quando il docu- mento è redatto da persona diversa da quella che appa- re esserne l’autore; altera- zione, che si ha quando al documento, redatto da chi vi appare autore, siano state apportate modificazioni di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature) successiva- mente alla redazione. La falsità materiale, dunque, riguarda in genere tre ele- menti: l’autore, la data e il luogo di formazione dell’at- to; attiene alla struttura del documento; b)il falso ideologico, invece, si ha in ogni caso in cui il documento, non contraf- fatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere, cosa che il legislatore espri- me con il termine “attesta falsamente”; la falsità ide- ologica, dunque, cade sul- le attestazioni dell’autore: attiene al contenuto del documento. Gli errori Se l’odontoiatra commette un errore nel certificato, ma per- suaso di essere nel vero e cer- tificando conformemente alla propria convinzione, non può essere accusato di alcun reato, perché in questo caso il certifi- Specialista medico-legale Odontoiatra Libero professionista in Salerno www.odontolex.it 1. FNOMCEO. “Guida all’Esercizio Professionale per i Medici-Chirur- ghi e gli Odontoiatri”. CG Edizioni Medico Scientifiche 2003. 2. T. Feola. “Responsabilità Legale del Medico di Medicina Generale” Minerva Medica Editore 1999. 3. M. Perelli, F. Ercolini, R. Mantovani.“Breve Guida per il Medico di Medicina Generale”. Media-Med Edizioni 2004. 4. M. Marin. “Certificazioni Mediche”; www.univadis.it 5. R. De Gobbi. Il certificato medico, la ricetta. 6. Daniele Zamperini. “Avvenire Medico”. Maggio 1999. 7. www.ordinemedicilatina.it Bibliografia cato non è falso, ma solo erro- neo. Tuttavia, è una situazione che nella realtà può essere dif- ficile da dimostrare. La stessa cosa dicasi quando l’odontoiatra ha sbagliato in buona fede la diagnosi. La falsità ideologica si riferisce ai fatti, non ai giudizi. Consenso - privacy La richiesta di un certifica- to sottintende già il consenso del paziente come giusta cau- sa di rivelazione. Nondimeno l’odontoiatra deve certificare solo quanto è necessario rendere noto in base alla naturale desti- nazione dell’atto. Se il certificato è richiesto dal paziente e conse- gnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatez- za. Viceversa, se il certificato è consegnato a persona diversa dal richiedente, l’odontoiatra deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certi- ficato nelle mani di un terzo. Considerazioni conclusive L’odontoiatra deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto sempli- ce e apparentemente banale, è carico di implicazioni giuri- diche, amministrative e deon- tologiche. Quindi, prestare la massima attenzione e scrupolo in ogni momento dell’attività, anche nell’esecuzione di atti spesso banali come la redazione di certificati che, proprio per- ché molto frequenti, sono a più alto il rischio di disattenzioni o superficialità con risvolti anche essere legalmente pesanti. Mario Aversa Medicina difensiva di fatto obbligatoria per legge “Sono sempre più frequenti le sentenze che condannano i medici per non aver prescritto esami clinici, utili solo in una minima percen- tuale di casi. Questo significa che la medicina difensiva è diventata, di fatto, obbligatoria per legge”, questo denuncia Maurizio Maggiorotti, presidente di AMAMI (Associazione per i Medi- ci Accusati di Malpractice Ingiustamente), dal convegno “La professione sanitaria tra le attese dei cittadini e i timori dei professionisti” svolto- si ad Arezzo. Maggiorotti commenta così gli ultimi dati forniti dall’Ania (Associazione Nazionale Impre- se Assicuratrici) che parlano di un’esplosione delle denunce in Sanità – aumentate del 200% dal 1994 a oggi – e la dichiarazione di Giaco- mo Milillo, segretario nazionale della Fim- mg (Federazione italiana medici di famiglia), secondo cui i motivi più frequenti che spingo- no i pazienti a fare causa al medico di famiglia sono “esami di controllo non prescritti, diagnosi errate e prescrizioni sbagliata di farmaci”. Per Maggiorotti, “la medicina difensiva, che obbliga i medici a prescrivere esami scarsamen- te utili, viene criticata astrattamente da chi non è esposto al quotidiano controllo della magi- stratura. Da una parte – spiega il presidente di AMAMI – si chiede ai medici di prescrivere solo ricoveri, esami e farmaci indispensabili, dall’al- tra, nei giudizi per malpractice, si condannano per omissione i medici che non hanno fatto la diagnosi più improbabile o non hanno prescrit- to esami di terzo livello. In questo stato di cose, prescrivere in eccesso diventa la routine! Gra- zie all’attenzione di questo Governo – conclude Maggiorotti – la nostra storica richiesta di pre- vedere un tentativo obbligatorio di conciliazio- ne nelle cause per malpractice è stata ascoltata. Se lo sarà anche quella relativa al fondo vitti- me dell’alea terapeutica, è probabile che questo momento buio del rapporto medico-paziente diventi un ricordo del passato”.

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