Dental Tribune Italy, Settembre 2010, Vol. 6, No. 9

6 Italian EditionAnno VI n. 9 - Settembre 2010 Medicina Legale Odontoiatria sotto processo Così giudica la magistratura Il fatto La sig.ra Alfa (A) si era rivolta nel luglio del 1999 al dott. Beta (B) per ottenere una consulenza medico-specialistica. Egli le aveva proposto un pia- no terapeutico per sostituire la protesi rimovibile all’arcata inferiore e trattare alcuni pro- blemi insorti – in particolare a livello di gruppo incisivo infe- riore – con una protesi fissa. Già durante gli interventi la pazien- te aveva accusato notevoli disagi come algie, comparsa di infiam- mazioni, gonfiore e necessità di ricorrere a interventi di caratte- re medico, ma erano comparse difficoltà di carattere funzionale a mantenere una corretta igiene dentale e un disturbo nell’area dell’articolazione temporo-man- dibolare sinistra. Nel tempo si erano poi mani- festate microscheggiature della ceramica sul ponte fisso appli- cato da B. Poiché la richiesta di risarci- mento avanzata nei suoi con- fronti, prima dell’inizio del procedimento giudiziario, non aveva sortito effetti, la sig.ra A, per potersi sottoporre alle cure consigliate da altri specia- listi, aveva richiesto in data 21 novembre 2002 un accertamen- to tecnico preventivo (ATP), che consiste nel “fotografare la qua- lità o condizione delle cose”. Di fronte a situazioni mutevoli non più accertabili, dopo un periodo più o meno lungo o dopo l’ese- cuzione inderogabile di ulterio- ri interventi odontoiatrici che mutano lo stato delle cose, l’ATP mira a descrivere e quindi “foto- grafare lo status quo”, che nella circostanza era rappresentato da un compiuto esame obiettivo del cavo orale della sig.ra A. Richiesta accolta e conclusa col deposito della relazione del dott. Gamma, consulente del Tribunale. Nel giudizio, il dott. B ha contestato la circostanza che la signora A aveva interrotto il rapporto professionale senza consentire il completamento delle prestazioni, tanto che la protesi era rimasta installa- ta in modo provvisorio e non cementata. A tale contingenza andavano pertanto ricondotti eventuali dolori, arrossamenti, frattura del rivestimento cera- mico, ecc. Eccepiva, inoltre, che la propria attività aveva a oggetto la realizzazione di un opus, cioè la protesi intesa come opera materiale, non il mero espletamento dell’ordinaria opera intellettuale. Rilevava anche che gli impor- ti richiesti dalla paziente per i trattamenti e le cure necessarie per eliminare i disturbi al cavo orale in realtà dovevano rite- nersi relativi a lavori necessari per la sua sistemazione indi- pendentemente dagli interven- ti effettuati. I passaggi salienti della sentenza 1)Circa il contratto fra medico e paziente L’attività prestata da B non è consistita, quanto meno in via prevalente, nella creazione della protesi, ma in una presta- zione composita: diagnosi della situazione del paziente, scelta della terapia, applicazione della protesi e suo controllo. Equipa- rabile, pertanto, a una classica prestazione intellettuale. 2) Sull’onere della prova B avrebbe dovuto dimostrare che i difetti relativi alla prote- si eseguita erano dovuti a cause diverse dalle modalità di esecu- zione dell’intervento, quali, ad esempio, le circostanze allegate da Delta (Consulente Tecnico di Parte di B) e rappresentate, a suo dire, dalla presenza di concause DT pagina 7

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