Dental Tribune Italy, Settembre 2010, Vol. 6, No. 9

7 Italian Edition Anno VI n. 9 - Settembre 2010 Medicina Legale DT pagina 6 (bruxismo, frequentazione di altri dentisti, patologia ATM pregressa) che avrebbero da sole cagionato fratture del rivestimento ceramico e perdi- ta della giusta anatomia denta- le della protesi. Lasentenzaprecisaancheche: a)tale prova non è stata for- nita, essendosi limitato il consulente di B ad affer- mare apoditticamente che tali circostanze “sono cer- tamente concause efficien- ti nel determinismo delle fratture del rivestimento ceramico e la perdita del- la giusta anatomia dentale della protesi”; b)tali circostanze (bruxismo e patologia pregressa) erano certamente note al medi- co prima dell’intervento. Avrebbe pertanto dovuto tenerle in considerazione per eseguire il trattamento più adatto anche e proprio in ragione della loro sussi- stenza; c)va escluso che i problemi insortinell’esecuzionedella protesi ed appurati in sede di ATP siano da attribuire alla sua mancata cementi- ficazione, come dice B. Il consulente del Tribunale (CTU) è chiaro nell’attri- buirli alle modalità della sua esecuzione e non alla mancata successiva cemen- tificazione. L’assunto contrario non è stato dimostrato da parte di B. 3)Sul danno morale Si precisa l’eventualità per il giudice di merito di quantifi- care il danno morale autono- mamente da quello biologico nel caso in cui il patimento da risarcire sia almeno in parte svincolato dal pregiudizio fisi- co, anche se minimo, come nel caso di specie. Infatti, leggendo la senten- za “… occorre considerare che l’attrice, secondo quanto dalla stessa dichiarato sin dalla sot- toposizione all’accertamento tecnico preventivo, ha patito dolore a causa della protesi installata dal dott. B per circa due anni, ovvero sino a quando tale protesi non è stata rimos- sa da altro dentista; l’attrice ha altresì affermato di aver atteso due anni per far rimuo- vere la protesi in quanto pri- ma di tale momento non aveva reperito i fondi necessari, il che costituisce giustificazione idonea a escludere che sussi- stano profili di colpa in capo all’attrice per la esecuzione dell’intervento di rimozione dopo due anni dall’installazio- ne della protesi”. Mario Aversa, odontoiatra le- gale, libero professionista in Sa- lerno (www.odontolex.it) ha com- mentato la sentenza n. 2734/09 del 23/02/2009 Tribunale di Bo- logna, Sezione III Civile. Morale della favola 1)L’esecuzione di un trat- tamento, anche tramite l’applicazione di un manu- fatto protesico, è sempre da considerare nell’ambi- to di un’articolata presta- zione intellettuale di cui l’applicazione del manu- fatto è solo una parte. 2)In materia di responsabi- lità sanitaria, il paziente ha solo l’onere di prova- re il peggioramento del- le condizioni di salute causato dall’intervento del medico, mentre sarà l’odontoiatra a dimostrare che l’esito negativo non è riconducibile a negligen- za o imperizia. Incombe sempre al pro- fessionista provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tec- nici di speciale difficoltà. 3)Il danno morale può essere risarcito dal giudice lad- dove si rileva quale entità autonoma e svincolata dal danno all’integrità psico- fisica (danno biologico). Professionalità e prudenza, quindi, nei trattamenti odontoiatrici, in particolare per quelli con finalizzazione protesica. Mario Aversa

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