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Dental Tribune Italian Edition, Dicembre 2010, Anno VI n. 12

25 Italian Edition Anno VI n. 12 - Dicembre 2010 Medicina Legale Il vapore che disinfetta. LA PREVENZIONE contro virus, batteri, spore e funghi. Sani System Polti è un’apparecchiatura elettro-medicale per la sanificazione in ambienti a rischio di contaminazione biologica (dispositivo medico di classe 2A destinato ad uso professionale). Emette vapore saturo secco surriscaldato ad alta temperatura fino a 180°C in combinazione con il sanificante HPMed. Il sistema permette di abbattere in pochi secondi la carica batterica, fungina e virale delle superfici e tessuti su cui viene applicato. Ciò consente di ridurre rapidamente il rischio di infezioni. Sani System Polti è stato sottoposto a numerosi test di laboratorio e studi clinici, sia in Italia che all’estero. Tali studi hanno dimostrato la sicurezza d’uso e l’efficacia di Sani System Polti, che consente di ottenere risultati notevolmente superiori rispetto ai metodi tradizionali di sanificazione ambientale (es. disinfettanti chimici). Via Ferloni 83 - 22070 Bulgarograsso (CO) - Italia - medicaldivision@polti.com TEL. 031 939 111 - 031 939 215 www.sanisystempolti.com SANI SYSTEM EXPRESS PRENOTATE LA VOSTRA PROVA GRATUITA: medicaldivision@polti.com N U O VO DENTAL_TRIBUNE_SSP_EXPRESS 3-09-2010 14:50 Pagina 1 L’onere della prova? Grava anche sul paziente, non solo sul medico Nei casi di presunta respon- sabilità professionale odontoia- trica e medica in generale, di norma il paziente deve sempli- cemente dimostrare il rappor- to professionale e allegare il danno subito, mentre spetta al medico/odontoiatra dimostra- re che il danno è dovuto a una causa a lui non imputabile. Considerata la decisa ten- denza della Magistratura a condannare al risarcimento il dentista, riteniamo importan- te segnalare un caso in cui il giudice si esprime a favore di una tendenza opposta che pone “anche” a carico del paziente l’onere di provare adeguata- mente il nesso di causa. In una sentenza recentissima (3 set- tembre 2010) del Tribunale di Bari, II Sezione Civile, veniva infatti rigettata la domanda di risarcimento. Come osservato nel dispositivo, la giurispru- denza della Suprema Corte, pur sollevando il paziente-creditore dall’onere di dimostrare l’os- servanza delle regole dell’arte da parte del professionista, gli richiede tuttavia che provi il rapporto di causa effetto tra danni lamentati e condotta del sanitario. Nella fattispecie, la pazien- te non è riuscita a dimostrarlo perdendo così il diritto al risar- cimento. Il fatto Una signora ha riferito di essersi affidata alle cure dell’odontoiatra, il quale “le confezionava e applicava una protesi non del tutto adatta alla propria bocca e perciò causa di gravi impedimenti e inconve- nienti”. La paziente ha sostenu- to anche che, per ovviare a tali inconvenienti, l’odontoiatra era intervenuto sulla sua dentatura con “una operazione di lima- tura e riduzione degli incisivi”, che tuttavia non aveva sortito gli effetti sperati. Al contrario, l’intervento è risultato fonte di forti dolo- ri gengivali e mandibolari, di mala occlusione della bocca e difficoltà di masticazione. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dall’attrice, si è verificata una protrusione della mandibola inferiore, alla quale erano associati difficoltà nell’articolazione della parola e nella masticazione, distur- bi gastrointestinali, alitosi, “episodi dolorosi di improv- viso blocco delle mandibole”, nonché un pregiudizio esteti- co all’armonia complessiva del volto e limitazione della vita di relazione. Il professionista ha negato di aver mai eseguito sulla pazien- te tale limatura contestando che i disturbi avessero origine nell’attività professionale svol- ta e protestando la perizia degli interventi effettuati. Secondo la sentenza, non vi è dubbio che fra le parti sia intercorso un rapporto avente per oggetto alcune prestazio- ni odontoiatriche (fra cui la realizzazione e l’applicazione di protesi dentarie) risultate causa di fastidi di vario genere per la paziente e pertanto nel tempo sostituite nel tentati- vo di raggiungere un risultato soddisfacente. Non vi è la pro- va, tuttavia, che l’odontoiatra abbia effettivamente eseguito l’intervento di limatura degli incisivi posto a fondamento dei successivi disturbi di salute. In proposito, il Consulente Tecni- co d’Ufficio (C.T.U.) ha negato, nella sua relazione, che sia pos- sibile stabilire l’avvenuta ese- cuzione dell’intervento/causa dei disturbi, dal momento che la paziente, affetta da bruxi- smo, si era involontariamente inflitta delle “faccette di usu- ra” sui denti residui. Stante l’impossibilità di ritenere provato uno dei fatti costitutivi della pretesa (ovve- ro il nesso causale fra disturbi accertati e la condotta del sani- tario), la domanda è stata di conseguenza rigettata (per il testo integrale della sentenza: www.odontolex.it/sentenze- civile/odontoiatria/243). Mario Aversa