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Cosmetic Dentistry Italy

dentistry 4_2010 cosmetic fatti e opinioni_medicina legale 08 Il dentista e la Medicina estetica: si può fare? quella skyline giuridica entro la quale deve muo- versi l’attività di ogni professionista iscritto ad un albo, ordine o ruolo professionale. Nel caso dell’odontoiatra, la norma istitutiva del ruolo professionale è la legge n. 409 del 1985. All’art. 2 dice che l’odontoiatra può svolgere “le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malat- tie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessu- ti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica”. Un’analisi della cruda norma potrebbe già consentirci di trarre alcune conclusioni: se da un lato le applicazioni di Medicina estetica nel- la zona periorale (labbra in primis) potrebbero essere ricondotte nella competenza dell’odon- toiatra sotto il profilo del distretto anatomico, dall’altro la necessità che l’intervento abbia come scopo quello terapeutico (ovvero l’elimi- nazione e/o attenuazione di una malattia), sem- brerebbe escludere le attività con valenza di tipo puramente estetico (“non terapeutico”). Questo concetto, che ha certamente un qualche fondamento, presta tuttavia il fianco a un’obiezione per nulla infondata: il diritto alla salute (art. 32 Costituzione) viene ormai inteso in modo sempre più ampio. Anche la bellezza (o meglio, il sentirsi belli) implica un concetto di salute che farebbe rientrare anche la Medicina estetica in ambito terapeutico. Un altro concetto, per nulla infondato, ri- guarda la questione se l’odontoiatra che effet- tua un intervento di estetica (ad esempio un filler di acido ialuronico sulle labbra) sia in grado di gestire gli effetti di eventuali complicanze legate al prodotto (granulomi ecc.). Seguendo _All’odontoiatra vengono sempre più ri- chieste attività mediche di carattere estetico (infiltrazioni botuliniche, di collagene, acido ia- luronico, fattori di crescita) localizzate nel viso e, in particolare, nella zona periorale. Da un altro punto di vista, cresce il numero dei dentisti ope- ranti nel settore. La domanda, che sorge spon- tanea, è quindi legata alla legittimità o meno di tali attività da parte dell’odontoiatra. Come sempre, prescindendo dalle opinio- ni personali, un’indagine di questo tipo deve partire inevitabilmente dalla norma, ovvero da