Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Cosmetic Dentistry Italy

fatti e opinioni_medicina legale questa impostazione potremmo distinguere tra medico odontoiatra (teoricamente in grado di gestire eventuali complicanze) e semplice odon- toiatra (teoricamente non in grado). Tuttavia, anche questo approccio non sod- disfa: la Cassazione, infatti, con sentenza 15078/2000, ha apertamente preso posizione, nel senso che l’odontoiatra, pur limitato al di- stretto orale e periorale, è a tutti gli effetti me- dico ed esercita attività medica. Anche l’approccio “assicurativo” non da cer- tezze: molte polizze del dentista non coprono completamente il cosiddetto “rischio estetico”, ma è cosa risaputa che basta pagare qualcosa in più per avere maggiore copertura. A mio avviso, l’approccio per la soluzione del problema deve essere completamente diverso. Chi vi scrive è stato uno dei primi, in Italia, a so- stenere che nei rapporti tra dentista e paziente si applichino le norme del Codice del Consumo, ovvero del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che ha recepito organicamente una serie di direttive europee a tutela del consumatore, ossia (art. 3, lettera a) la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svol- ta. Mentre per professionista (art. 3, lettera c) s’intende la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoria- le, commerciale, artigianale o professionale o un suo intermediario. In quanto consumatore, quindi, il paziente ha nei confronti del dentista (il professionista, come lo chiama la legge) una serie di diritti, primo fra tutti di avere una prestazione e/o un servizio di qualità (art. 2), che con tale incipit non è più una mera aspettativa, bensì elemento caratteristico del contratto cui deve adeguarsi la prestazione A questo punto applichiamo tali concetti alla domanda iniziale. Chiunque svolga attività di Medicina estetica deve farlo assicurando al paziente una prestazione di qualità: principio da attuare, a mio avviso, attraverso l’istituzione di un albo che raccolga professionisti i quali, pur operando in diverse discipline, abbiano specifi- che competenze in Medicina estetica o per tipo di attività (chirurghi plastici, dermatologi) o per aver svolto corsi di perfezionamento, master o comunque attività formative ad hoc. In questo senso, peraltro, si sta muovendo anche la Comu- nità Europea. _Stefano Fiorentino