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Dental Tribune Italian Edition

39 Italian Edition Anno VII n. 4 - Aprile 2011 Medicina Legale Via E. Zago, 8 - 40128 Bologna - Italy Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396 Fax (+39) 051 245238 w w w . r h e i n 8 3 . c o m • i n f o @ r h e i n 8 3 . c o mw w w . r h e i n 8 3 . c o m • i n f o @ r h e i n 8 3 . c o m SISTEMA 4 1111 STABILITÀ E DIMENSIONI SONO UNA PRIORITÀ! IMPIANTI STABILITÀ E DIMENSIONI SONO UNA PRIORITÀ! BARRE STABILITÀ E DIMENSIONI SONO UNA PRIORITÀ! STABILITÀ E DIMENSIONI SONO UNA PRIORITÀ! ELASTIC SEEGER STABILITÀ E DIMENSIONI SONO UNA PRIORITÀ! STABILITÀ E DIMENSIONI SONO UNA PRIORITÀ! STABILITÀ E DIMENSIONI SONO UNA PRIORITÀ! CALCINABILEIMPIANTIIMPIANTI CALCINABILEIMPIANTIIMPIANTI CALCINABILECALCINABILECALCINABILECALCINABILE BARREBARREBARRE ELASTIC SEEGER CAPPETTE RITENTIVE • MONCONI COMPATIBILI CON TUTTE LE MARCHE DI IMPIANTI • ALTEZZA DA: 1 a 7 mm • IL PROFILE VERTICALE E DIAMETRO MINORE SUL MERCATO Chiedi il NUOVO Catalogo/Manuale e CD-ROM per Dentisti e Odontotecnici. • ECONOMICO • CAPPETTE ELASTICHE DI VARI GRADI RITENTIVI • PER BARRE • FACILE APPLICAZIONE CON LA GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE • CONNESSIONI PASSIVE GRAZIE AL SISTEMA “ELASTIC SEEGER” Ancora sul consenso informato: commento ad una sentenza della Cassazione La sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010 ha confer- matolarecentegiurispru- denza circa la risarcibilità di “ogni tipo di pregiudi- zio non patrimoniale” de- rivato da una prestazione sanitaria in assenza di consenso, anche se l’in- tervento è stato esegui- to ex lege artis e senza danno per il paziente, es- sendo stato leso il diritto all’autodeterminazione. Sono, ovviamente, tutte da dimostrare le tangibili conseguenze della lesio- ne di tale diritto. Il fatto Una paziente venne sottopo- sta all’intervento di cataratta con asportazione del cristalli- no dell’occhio destro. A seguito dell’intervento eseguito senza colpa dal medico, si è verificata una grave complicanza (chera- tite corneale bollosa), che ha costretto la paziente a sottopor- si a nuovo intervento a cura di altro specialista con esito del tutto positivo. Ciononostante, la paziente ha citato il medico per l’insorgere della complicanza e per non esser stata informata sulla sua possibilità onde even- tualmente rinunciare all’inter- vento o decidere diversamente. Dall’esame della consulenza del CTU è emerso che l’ope- razione è stata ben eseguita, che la cheratite bollosa pote- va essere una conseguenza più che probabile d’intervento alla cataratta e che di ciò doveva essere informato il paziente. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che la mancata acquisizione del con- senso non fosse stata sufficien- temente provata dalla paziente. La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di I grado, ha dato ragione alla paziente afferman- do che l’onere di provare l’av- venuta corretta informazione spetta al medico, il quale, nella fattispecie, non l’aveva provato. La questione è giunta in Cas- sazione, che partendo dal caso specifico ha puntualizzato alcu- ni concetti fondamentali nella delicata materia del consenso informato. I punti chiave della sentenza 1) viene ribadita la teoria del cosiddetto “contratto”, secondo cui è l’intervento stesso del medico che dà comunque luogo all’in- staurazione di un rapporto di tipo contrattuale tra lui e il paziente. L’esistenza del consenso deve essere provata dal medico quando il paziente eccepisca l’ina- dempimento dello stesso; 2) in difetto di consenso, l’in- tervento terapeutico costi- tuisce un illecito di per sé; pertanto il professionista risponde delle conseguenze negative che ne siano deri- vate anche quando abbia eseguito correttamente la prestazione; 3) considerato che il danno di cui si discute nasce dal- la violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente, e non dalla lesio- ne diretta del bene-salute, occorre un nesso causale tra mancata acquisizione di consenso consapevole e il pregiudizio dedotto, cioè il diritto all’autodetermi- nazione; 4) la sussistenza di tale nesso va verificata in relazione al rapporto tra attività omis- siva del medico (per non aver informato il paziente) DT pagina 40