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Implant Tribune Italian Edition

4 Italian EditionAnno V n. 1 - Marzo 2011 Studio odontoiatrico Contro la sanzione dei Nas, una nota ministeriale in favore dei dentisti Avendo i Nas verbalizzato ad alcuni dentisti contestazioni in merito all’utilizzo negli Studi professionali delle apparecchiature CAD/CAM tipo CEREC, per la realizzazione diretta di corone protesiche senza iscrizione nel “Registro dei fabbricanti” e il rilascio al paziente della Dichiarazione di conformità ex Direttiva 93/42, l’Andi ha trasmesso, il 14 e 24 febbraio, al Direttore generale delle Professioni sanitarie del Ministero, Giovanni Leonardi, due pareri motivati, sostenendo la duplice legittimità del comportamento dei professionisti, in base alla Legge istitutiva della professione (la 409/85) e alla sentenza della Cassazione, secondo cui la protesi dentaria “è un atto tipico della professione odontoiatrica non necessariamente da appaltare all’odontotecnico”. Se ne è discusso – ricorda un comunicato Andi – anche nell’incontro di Roma del 26 gennaio tra il Presidente nazionale Gianfranco Prada e il Generale Saverio Cotticelli, Comanante Unità Specializzate dei Carabinieri, in attesa dell’emanazione di un parere ministeriale”. Datato 2 marzo e sottoscritto dal Direttore Generale del Dipartimento dell’Innovazione, Direzione Farmaci e Dispositivi Medici, Marcella Marletta, il parere dice testualmente: “Gli odontoiatri, stante il loro corso di studi universitari relativo anche alla protesizzazione, possono realizzare direttamente gli elementi dentari con il sistema sopra indicato”. E ancora: “L’odontoiatra non immette in commercio dispositivi medici (né può vendere prodotti al paziente), ma fornisce una prestazione professionale nell’ambito della quale applica (mette in servizio) un prodotto per la cura del paziente stesso”. Al termine del comunicato, l’Andi rivolge un ringraziamento particolare al Referente per l’Odontoiatria del Ministero della Salute, Enrico Gherlone: “per l’impegno con il quale ha seguito e indirizzato l’evolversi e la soluzione anche della tematica. Aver ben specifi- cato e ribadito il concetto che l’odontoiatra può realizzare direttamente nell’ambito della sua terapia anche manufatti protesici soprattutto in vista delle future evoluzioni tecnologiche – conclude la nota – consente di guardare con più serenità al domani”. Il D.lgs. 81/2008 nello Studio odontoiatrico La stesura del Documento di Valutazione dei Rischi Il D.lgs. 81/2008, integrato 106/2009, ha apportato impor- tati modifiche in materia di sicurezza sul lavoro che coinvol- gono tutte le attività lavorative, compresi quindi gli Studi odon- toiatrici. In particolare, il nuovo TU ha riformato, riunito e armoniz- zato le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, succedute- si nell’arco di quasi sessant’an- ni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organiz- zazione del lavoro. Il primo aspetto per il quale il nuovo decreto si distingue dalla precedente Legge 626 è l’atten- zione all’organizzazione della prevenzione, rimodulando con- seguentemente sia gli impianti sanzionatori, penali ed ammi- nistrativi, sia gli adempimenti. Le azioni che tutti i datori di lavoro devono mettere in atto sono: - la valutazione dei rischi e le conseguenti disposizioni o attività di prevenzione o annullamento dei rischi; - l’individuazione delle prin- cipali figure della sicurezza (RSPP, RLS, Responsabile Primo Soccorso, Responsa- bile piano d’evacuazione e antincendio, Medico Com- petente); - azioni di controllo e monito- raggio costante, con il coin- volgimento dei lavoratori; - informazione e formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti; - mantenere i protocolli di sorveglianza sanitaria, pre- scritti dal Medico compe- tente. Data la vastità dell’argomen- to, mi preme soffermarmi sui singoli punti per analizzarli nel dettaglio e fornire maggiori informazioni su quelli che sono gli obblighi per gli Studi odon- toiatrici. Esaminiamo, quindi, il primo punto. Il documento di valuta- zione dei rischi (DVR), art. 28, racchiude l’analisi di tutti i pos- sibili rischi insiti nell’attività lavorativa, definendo quelle che possono essere misure di pre- venzione e i metodi di monito- raggio del rischio. IT pagina 5