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Implant Tribune Italian Edition

5 Anno V n. 1 - Marzo 2011Italian Edition Studio odontoiatrico www.alta-tech.it Tel. 0444/461311 info@alta-tech.it Coordinatore scientifico: Carlo Maiorana Presidenti di sessione e relatori: Massimo Albanese Dario Andreoni Alfonso Baruffaldi Mario Beretta Matteo Capelli Luca Cordaro Sergio De Paoli Marco Finotti Pier Francesco Nocini Giano Ricci Ruggero Rodriguez y Baena Tiziano Testori Focus on: Rigenerazione dei tessuti Implantologia guidata CAD/CAM Panel discussion. SIMPOSIO ACCADEMIA ITALIANA CAMLOG 5 Novembre 2011 VICENZA, Teatro Comunale Con il patrocinio di: Società Italiana Specializzati in Chirurgia Odontostomatologica ed Orale ana Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università degli Studi di Pavia Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università degli Studi di Milano Dipartimento di Discipline Odontostomatologiche “S. Palazzi” Università degli Studi di Pavia IT pagina 4 È giusto specificare che l’art. 29, comma 5, stabilisce che “[…] i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al predente articolo sulla base del- le procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f). Fino alla scadenza del diciottesi- mo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministe- riale […] e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazio- ne dei rischi”. Oltre al fatto che, come si evince dall’articolo, l’au- tocertificazione non sarà più valida da luglio 2012, sconsiglio vivamente di avvalersi di un tale documento. Dati, infatti, i rischi impliciti nell’attività odontoiatri- ca(biologico,posturale,radiazioni ionizzanti ecc.), diventa difficile giustificare davanti a un organo di vigilanza l’effettiva valutazio- ne dei rischi e dell’attività lavora- tiva, senza una documentazione che ne espliciti i parametri e i fondamenti tecnici e metodologi- ci. Inoltre gli organi di vigilanza, in particolare ASL e SPRESAL, come d’altronde sottolineano anche il TU e le Linee Guida, prestano particolare attenzione alla valutazione dei rischi speci- fici della singola attività lavora- tiva, che non si rifaccia quindi a strumenti standardizzati e riferi- ti all’intera categoria professiona- le (modelli pre-stampati). Questa necessità diventa ancor più palese se si pensa alla perso- nalizzazione, per esempio, delle procedure di igiene dello Studio (dai diversi macchinari di steri- lizzazione, alla presenza o meno di ditte esterne per la pulizia dei locali), delle attività odontoiatri- che svolte (chirurgia, ortodonzia, implantologia ecc.) o della pre- senza o meno di un laboratorio o di strumenti odontotecnici. IpuntisalienticheilDVRdeve contenere sono: - descrizione dei locali e delle attività svolte; - elenco dei lavoratori (n.b.: per lavoratore si intende qualun- que risorsa in forza, compresi tirocinanti, contratti tempo- ranei o a progetto, stagisti etc.) e dei liberi professionisti che collaborano con lo Stu- dio; - elenco delle figure delle sicu- rezza; - valutazione di tutti i rischi elencati dal TU. Nel caso alcuni non siano presenti, questideveessereugualmen- te citato e classificato come assente; - misure preventive atte a eli- minare o a ridurre al mini- mo i rischi; - elenco dei dispositivi di protezione individuale uti- lizzati, in riferimento alle singole attività, ovvero ai singoli rischi; - elenco dei mezzi di estinzio- ne, presidi di primo soccorso e segnaletica presente nello Studio; - programma delle attività formative e registro forma- zione; - programma delle attività di monitoraggio e controllo del- le misure preventive (proto- colli operativi); - protocollo di sorveglianza sanitaria. In caso di cambiamenti sostan- zialinelnumeroenell’identitàdei lavoratori, nei macchinari e nelle attrezzature utilizzate, nell’edi- ficio in cui si svolge l’attività e/o nella normativa vigente in materia di sicurezza, si dovrà provvedere ad aggiornare tale documento con le integrazioni necessarie e la relativa formazio- ne e informazione dei lavoratori. In conclusione, l’elenco di alcune sanzioni previste dal Decreto e relative a quanto trattato: - Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € per aver omesso la valutazio- ne di tutti i rischi e l’adozione deldocumentodivalutazione. - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 € per mancata formazione e informazione dei lavorato- ri sui rischi generali e sulle procedure di primo soccorso ed evacuazione. - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 € per mancata presenza di ido- nee misure per prevenire gli incendi. - Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € per mancata apposizione della segnaletica di sicurezza. Sara Luciani, Consulente per la sicurezza sul lavoro - convenzionata Andi Torino. Psicologa del lavoro e delle organizzazioni www.smstudioassociato.it - sara.luciani@smstudioassociato.it 1. Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008. 2. Decreto Legislativo n. 106 del 3 Agosto 2009. 3. Rovetta S., Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008, EPC LI- BRI, Roma 2008. 4. Rosa G., Casi reali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, EPC LIBRI, Roma 2010. 5. Dubini R., Unico Testo Normativo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Mega Italia Media, Tobole Casaglia (BS) 2010. Bibliografia